venerdì 20 aprile 2012

Credete a chi cerca la verità, non credete a chi la trova.

Antitrust - Comune di Vanzaghello: una spiegazione seria


I Servizi Pubblici Locali sono i servizi di pubblica utilità assicurati dalla pubblica amministrazione all'universalità dei cittadini, in modo che tutti possano avervi accesso a condizioni economiche eque (acqua, gas, elettricità, trasporti, gestione dei rifiuti, degli impianti sportivi, delle farmacie dei servizi cimiteriali e molto altro). Diverse riviste specializzate  si occupano di questa materia giuridica, la cui disciplina originaria risale al 1903 (online: Diritto Dei Servizi Pubblici,  Public UtilitiesAzienditalia, ).
La normativa è estremamente complessa (forse solo quella fiscale lo è di più) anche perchè, come qualcuno ricorderà, i recenti governi hanno posto il tema delle cosiddette liberalizzazioni dei servizi pubblici al primo punto della loro agenda. Solo nell'ultimo anno solare si contano ben cinque riforme di portata generale, tra cui un Referendum Abrogativo: da quando le opposizioni consiliari di vanzaghello hanno presentato il loro esposto all'Autorità Garante della Concorrenza, in termini giuridici sono passati secoli, non un anno.
Di qui, una grande complessità, che non rende agevole spiegare la vicenda "Antitrust" ai non addetti ai lavori.

Le reali problematiche giuridiche in rilievo nella questione "Antitrust- Consorzio dei Navigli - Comune di Vanzaghello".

Analizzando la vicenda con rigore, si può dire che:
  1. il Vicesindaco, dott. Tiziano Torretta, in una precedente intervista, ha affermato che le opposizioni avrebbero riportato al Garante che il Comune di Vanzaghello avrebbe illegittimamente prorogato l'affidamento al Consorzio. Ciò non risponde a verità. E' stato il Garante stesso, di sua iniziativa, a sostenere che vi fosse stata una proroga illegittima del contratto;
  2. le opposizioni hanno, invece, sostenuto che il Consorzio (che ha natura di Azienda Speciale, per intenderci simile alle vecchie aziende municipalizzate - che erano enti pubblici puri -) non poteva più essere utilizzato per gestire i Servizi Pubblici Locali di tipo industriale (o "a rilevanza economica", con termine tecnico).
  3. la norma giuridica sulla cui base le opposizioni avevano fondato i loro rilievi è stata abrogata dal referendum, e sostituita da un'altra.
  4. tuttavia, il dibattito in dottrina sulla possibilità di utilizzare le aziende speciali per questi servizi è tutt'altro che sopito, e la maggior parte degli interpreti propende per la soluzione negativa.
E' quindi scorretto affermare che le opposizioni abbiano sbagliato, in quanto le argomentazioni delle opposizioni non sono state riscontrate dall'Autorità.
E', inoltre, probabilmente frutto di scarsa conoscenza delle norme l'affermazione per cui " se il Garante avesse avuto un minimo dubbio in merito alla correttezza delle procedure sarebbe stato obbligato a proseguire con i relativi provvedimenti".
L'Autorità non ha potere di annullare gli atti amministrativi, né di sanzionare le Pubbliche Amministrazioni (di recente è stato introdotto il potere di impugnare gli atti amministrativi) Quello dell'Autorità è solo un Parere, un c.d. "Atto di Segnalazione". Essa si limita a segnalare al Comune che il comportamento tenuto non è conforme alle norme della concorrenza.

I problemi aperti.

Nel nostro caso, l'Autorità ha parzialmente corretto la propria precedente comunicazione proprio perché ha preso atto che non vi era stata alcuna proroga, e che il Consorzio aveva esperito una gara.
Tuttavia, il richiamo all'art. 4 del D.L. 138/2011, contenuto nella seconda comunicazione dell'Autorità (qui pubblicata), sta a significare che il nuovo affidamento al Consorzio (l'attuale scade infatti al 31.12) dovrà avvenire nel rispetto delle nuove norme generali in materia di servizi pubblici.
Che, come detto, secondo molti non consentono che servizi di rilevanza economica siano affidati ad Aziende Speciali o Consorzi.
Del resto, è opinione di molti economisti che il mantenimento, in questi settori, di queste arcaiche strutture giuridiche - una specie di dinosauri del passato - comporti un costo più elevato per i cittadini, ed una minore efficienza gestionale.
Un'osservazione per tutte: se l'intenzione è affidare i servizi con gara, che senso ha mantenere una struttura con personale, mezzi, uffici, tra l'appaltatore dei servizi ed il Comune, con il solo scopo di bandire la gara?
Si badi: l'avvertimento dell'Autorità è al Comune, non al Consorzio; il servizio lo affida il Comune, non il Consorzio (abbiamo letto, invece, i nostri amministratori sostenere che "il Consorzio applicherà le norme vigenti": anche in questo caso, si tratta di un'inesattezza).
Riteniamo quindi che, se il Comune proseguirà - come anticipato - in questa direzione, ben potrebbe andare incontro a criticità legate all'illegittimità sopra descritta.
Questa la spiegazione più oggettiva che si può fornire, sotto il profilo giuridico, alla vicenda Antitrust a Vanzaghello. 
Chiediamo scusa per i tecnicismi, ma la complessità della problematica lo richiedeva.


Avv. Luca Manassero



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