Da un po’ di tempo, tutti i gli enti pubblici pubblicano i propri documenti ufficiali in rete, sul cosiddetto Albo Pretorio Digitale. Si tratta di un obbligo di legge: la Legge n.69/2009 prevede infatti che gli obblighi di pubblicazione di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni.
Il CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) detta poi le regole per la validità dei documenti informatici. La responsabilità della pubblicazione è attribuita a soggetti ben precisi; gli atti pubblicati all’Albo on line e la relativa certificazione sono documenti elettronici firmati digitalmente. I documenti pubblicati devono essere conservati mantenendo nel tempo autenticità, integrità, immodificabilità e intelligibilità.
Pertanto, un documento pubblicato nell’Albo Pretorio Digitale costituisce a tutti gli effetti un documento pubblico con valore legale, e, anche una volta scaduti i termini di pubblicazione, una ricerca nella banca dati dell’Ente consentirà di verificarne in ogni momento il contenuto e la provenienza.
Lo staff di LiberaMente
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